MSC Flaminia fornisce indicazioni utili sul diritto del vettore di limitare la responsabilità
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MSC Flaminia fornisce indicazioni utili sul diritto del vettore di limitare la responsabilità

Jul 03, 2023

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MSC Mediterranean Shipping Co SA contro Stolt Tank Containers BV [02.11.22]

22/02/2023

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Londra

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Sam Butler, Trainee Solicitor, Londra.

Il 14 luglio 2012, durante il transito nell'Oceano Atlantico in rotta dalla Carolina del Sud ad Anversa, si è verificata un'esplosione nella stiva della MSC Flaminia provocando un vasto incendio.

Tragicamente, diversi membri dell'equipaggio sono rimasti feriti e tre hanno perso la vita. Centinaia di container furono distrutti e alla nave furono causati ingenti danni. Si è scoperto che l'esplosione è stata causata dall'autopolimerizzazione del contenuto di uno o più dei tre contenitori cisterna carichi di divinilbenzene all'80% (DVB).

All'Admiralty Court è stato chiesto di determinare se la richiesta di limitazione di tonnellaggio del ricorrente (MSC) rientrasse nella Convenzione modificata sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi del 1976 (LLMC).

LLMC Articolo 2

2.1(a) Sinistri relativi a perdita di vite umane o lesioni personali o perdita o danno a proprietà (compresi danni a opere portuali, bacini e corsi d'acqua e aiuti alla navigazione), avvenuti a bordo o in diretta connessione con l'esercizio della nave o con operazioni di salvataggio, e i conseguenti danni che ne derivano:

2.1(e) Reclami relativi alla rimozione, distruzione o messa indenne del carico della nave.

2.1(f) Pretese di una persona diversa dalla persona responsabile in merito a misure adottate al fine di evitare o ridurre al minimo la perdita per la quale la persona responsabile può limitare la propria responsabilità in conformità con la presente convenzione, e ulteriori perdite causate da tali misure.

MSC ha cercato di limitare la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 2.1, lettera a), della LLMC. Conti ha sostenuto che, a meno che la pretesa non riguardi la responsabilità per un danno originariamente subito da un "outsider" - cioè qualcuno che non sia l'armatore o una persona del cui atto, negligenza o inadempienza sia responsabile un armatore, cosa che non si verifica nel caso di specie - non sarebbe caduta all'interno dell'articolo 2.1 del LLMC.

MSC ha sostenuto che una richiesta di risarcimento danni mirata a risarcire un proprietario per i danni alla nave era una richiesta relativa a perdite consequenziali derivanti da danni al carico se il danno al carico era una causa del danno alla nave. MSC ha sostenuto che la richiesta dovrebbe pertanto essere limitata ai sensi dell'articolo 2.1, lettera a).

Nella sentenza "CMA Djakarta" [2004], la Corte d'appello ha ritenuto che l'articolo 2.1(a) coprisse solo le richieste di risarcimento relative alla perdita o al danneggiamento di beni diversi dalla nave stessa.

In questo caso si è ritenuto che la pretesa di Conti nei confronti di MSC non potesse essere limitata in questo modo poiché si trattava di una richiesta di risarcimento del danno alla nave e delle perdite consequenziali derivanti da tale danno, piuttosto che di una richiesta di perdita o danno a proprietà (diverse da la nave stessa).

In subordine, MSC ha sostenuto che i costi sostenuti dalla Conti relativi alla rimozione o alla distruzione dei rifiuti del carico dovevano essere limitati ai sensi dell'articolo 2.1, lettera e). Si è ritenuto che ciò non rientrasse nell'articolo 2.1(e).

Inoltre, MSC ha sostenuto che i costi sostenuti per lo smaltimento dell'acqua antincendio dovrebbero essere limitati ai sensi dell'articolo 2.1, lettera f). Ancora una volta, si è ritenuto che questa richiesta di risarcimento non potesse essere limitata ai sensi della LLMC perché non era distinta dall'altra categoria di richieste di risarcimento relative alla perdita o al danno alla nave.

La MSC Flaminia fornisce indicazioni utili sul diritto del vettore di limitare la responsabilità per i sinistri. Le questioni legate alle limitazioni sono una considerazione importante per le parti e i loro assicuratori, soprattutto all’indomani di grandi sinistri come quello della MSC Flaminia.

Il giudice Andrew Baker ha osservato che le decisioni relative alla limitazione di responsabilità sono molto rare e questa decisione è la prima volta dopo la CMA Djakarta nel 2004 che l'Alta Corte inglese ha dovuto considerare un reclamo di un noleggiatore riguardo alla sua capacità di limitare la propria responsabilità ai sensi la LLMC al proprietario. La sentenza costituisce quindi un gradito chiarimento e riformulazione della normativa.